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Consulenza legale giuridica in materia di diritto di famiglia




























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Sottrazione nazionale ed internazionale di minori

Sottrazione nazionale ed internazionale di minori

Il fenomeno della sottrazione familiare - internazionale di minori si crea, di norma, nel momento in cui il rapporto matrimoniale (o la convivenza di fatto) giunge ad un punto di rottura: in questa realtà, spesso vissuta dalle parti come una vera e propria guerra, e che incide profondamente sulla psiche del bambino, può avere inizio una lotta per l'affidamento dei figli, che, in alcuni casi, culmina con il "rapimento" del minore da parte di uno dei due genitori.

Tale "rapimento" integra il fenomeno che viene più comunemente chiamato sottrazione di minore.

La sottrazione familiare indica proprio l'atto con il quale un genitore, senza il consenso dell'altro ed anzi assolutamente unilateralmente, sottrae il figlio all'altro con l'intento di nasconderlo e trattenerlo con sé a tempo indeterminato.

L'illecito trasferimento del bambino, da parte di uno dei genitori, in uno Stato diverso da quello in cui il minore aveva la propria residenza abituale può conseguire a diverse situazioni (a seconda che venga compiuta in un momento anteriore o successivo a pronunce giudiziarie):

  • o il genitore che soffre della privazione del figlio, al momento della sottrazione, esercitava il potere di affidamento perché attribuitogli dalla legge;
  • o il medesimo genitore, al momento dell'illecito trasferimento, esercitava l'affidamento in via di fatto;
  • o il genitore responsabile della sottrazione, in una fase che spesso è anteriore alla vera e propria disgregazione del nucleo familiare, trasferisce il bambino all'estero (solitamente il proprio paese di origine) per precostituirsi là una situazione favorevole circa l'affidamento del minore.

Può avvenire inoltre che l'illecita sottrazione abbia luogo dopo che l'autorità giudiziaria di uno Stato abbia deciso in materia di affidamento: in questo caso il minore sarà trasferito in un paese ove non esista alcuna decisione giudiziaria che sia in contrasto con quella già resa nello stato a quo.

Può altresì avvenire che il minore venga trasferito in uno Stato in cui sia stata ottenuta una decisione giudiziaria che abbia attribuito il potere di affidamento al genitore che si è reso responsabile della sottrazione (quest'ultima in evidente contrasto con quella resa nel paese di residenza abituale del minore).

Infine può accadere che il minore, da parte del genitore non affidatario, venga trattenuto in uno Stato diverso da quello di residenza abituale per un periodo ben maggiore a quello normalmente concesso dal giudice o comunque maggiore di quello previsto su accordo delle parti. Si parla, in questi casi, di mancato rientro del minore.

A livello internazionale esistono diversi strumenti giuridici (purtroppo non ratificati da tutti gli Stati) che consentono al genitore "vittima" della sottrazione di trovare (o quantomeno tentare) una soluzione all'illecito trasferimento del figlio:

Per l'applicazione della Convenzione de L'Aja del 1980, quanto al "rimpatrio" del minore illecitamente sottratto in un paese diverso da quello in cui aveva la propria residenza abituale al momento della sottrazione, devono essere integrati i seguenti presupposti (oltre a quelli concernenti la custodia o l'affidamento più sopra descritti): il minore non deve avere raggiunto i 16 anni di età non deve essere trascorso più di un anno dalla sottrazione; dalla "restituzione" non deve derivare al minore alcun danno morale o materiale, né devono essere violati i suoi diritti.

Esistono altresì numerosi strumenti, di natura immediata e pratica, che il genitore vittima della sottrazione può ed anzi deve attivare sia al momento dell'illecita sottrazione sia anche in un momento anteriore alla stessa (nel timore che l'illecito trasferimento possa un giorno essere compiuto).

Parlare oggi di sottrazione internazionale di minori significa quindi, alla luce di quanto sopra descritto, comprendere che i minori, all'interno di coppie miste (legate o meno dal vincolo del matrimonio), vengono contesi tra coniugi che appartengono non solo a nazionalità diverse ma altresì a due mondi diversi per religione, cultura, tradizioni ed anche ordinamento giuridico.

Non solo la sottrazione di minore priva il minore di una delle figure parentali, ma comporta altresì per lo stesso il completo distacco dal contesto nel quale era inserito e che rappresentava non solo la sua "residenza abituale", ma il suo unico luogo di vita.